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La vigente L.P. n. 13/1992 disciplina lo svolgimento in luogo pubblico o aperto al pubblico di trattenimenti e pubblici spettacoli anche di natura temporanea, come definiti nel regolamento di esecuzione della presente legge (Decreto Presidente Provincia n. 1/2017), nonchè l'esercizio di sale da bigliardo, da giochi e di attrazione.
Il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento degli spettacoli che ricadono nella competenza territoriale di un solo comune è delegato al sindaco competente per territorio.
Per eventi con un massimo di 500 ospiti che terminano entro le 03.00, che si svolgono all'interno di strutture per le quali é stata accertata l'idoneità e che osservano il limite della capacità ricettiva, l'autorizzazione ai sensi del comma 1 del presente articolo, l'autorizzazione acustica di cui all'articolo 12 della legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 20, e l'autorizzazione alla somministrazione di cibi e bevande di cui alla legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, sono sostituite dalla segnalazione certificata di inizio attività, a condizione che dopo le ore 22.00 non venga turbata la quiete del vicinato. La segnalazione certificata di inizio attività deve essere effettuata almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'evento.
Non sono soggetti ad autorizzazione intrattenimenti in esercizi pubblici, semprechè siano legati a particolari occasioni riservate ad una cerchia definita di persone e che venga osservato il limite della capacità ricettiva dei singoli locali.
Chiunque organizzi pubblici spettacoli deve aver cura che il luogo prescelto, in relazione al tipo di spettacolo in programma, sie idoneo sotto il profilo dell’ordine pubblico e della sicurezza e quiete pubblica. Per gli spettacoli che ricadono nella competenza del Sindaco, l'idoneità del luogo è verificata dal tecnico comunale. Sono da considerarsi idonei, in relazionel al tipo di spettacolo, i luoghi in cui le caratteristiche delle strutture, dei dispositivi antiincendio e di sicurezza nonchè dell'igiene e della circolazione stradale non rappresentino fonti di pericolo per l'incolumità delle persone ovvero di pericolo o disturbo per gli ambienti circostanti.
L'Idoneità dei luoghi può essere verificata anche sulla base di idonea documentazione tecnica o delle informazioni fornite dall'organizzatore dello spettacolo o da un tecnico abilitato, a prescindere da un sopralluogo.
Fermo restando quanto stabilito nel regolamento di esecuzione la verifica dell'idoneità non è necessaria per luoghi all'aperto non delimitati, quali piazze o aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purchè installate in aree non accessibili al pubblico.
Attraverso deliberazione della Giunta comunale n. 87/20 del 24.02.2020 il Signor Per. Ind. Arnoldo Dantone, con sede a San Lorenzo (BZ), Via Brunico n. 21/A è stato nominato quale tecnico comunale per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2022 e questo contro un corrispettivo/orario di 70,00 € (+5% + IVA + spese viaggio). I costi scaturiti dalla verifica dell'idoneità del luogo di spettacolo sono a carico esclusivo del rispettivo richiedente.
Costo
- 2 marche da bollo (esente da bollo se iscritto nel registro prov.le delle organizzazioni di volontariato. In questo caso dovrà essere indicato sul modulo di domanda/comunicazione il relativo decreto d'iscrizione!)
- I costi scaturiti dalla verifica dell'idoneità del luogo di spettacolo sono a carico esclusivo del rispettivo richiedente
Requisiti
- Idoneità del luogo della manifestazione: ai sensi dell'Art. 6 della vigente L.P. n. 13/1992, il luogo prescelto, in relazione al tipo di spettacolo in programma, deve essere idoneo sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza e quite pubblica. Il luogo è da ritenere idoneo, qualora le strutture, i disposotivi antincendio e di sicurezza, nonchè l'igiene e la circolazione stradale non reppresentino fonti di pericolo o di disturbo per gli ambienti circostanti
- Antincendio: l'Impianto elettrico e le condutture del gas dovranno essere installate o ritenute idonee a norma della Legge 46/90 da parte di un professionista abilitato. Se necessario dovrà essere prevista una illuminazione d'emergenza. A seconda dei casi la manifestazione dovrà essere comunicata al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari competente.
- Igiene: Nei luoghi dove viene adoperato olio per la preparazione di alimenti dovrà essere realizzato in sottofondo idoneo ad evitare inquinamenti del suolo
- Volume acustico: il livello sonoro non deve superare i limiti di tollerabilità onde evitare disturbo della quiete pubblica; eventualmente dovranno essere vietati gli amplificatori acustici
- Orario di Chiusura: all'aperto nei giorni feriali ore 01:00 e nei giorni festivi ore 24:00
Documenti
- domanda
- parere scritto da parte del tecnico comunale, attestante l'idoneità del luogo di spettacolo
- dichiarazione scritta da parte del proprietario del terreno, con la quale viene messo a disposizione il terreno stesso (in caso di terreno pubblico dovrà essere corrisposta la relativa tassa di occupazione di suolo pubblico!)
- Nulla osta scritto da parte del parroco del luogo (in occasione di manifestazioni che si svolgono in luoghi consacrati)
Piano di sicurezza per il Marktlfest
Piano di sicurezza per il piazzale presso la Scuola Elementare di Versciaco
Piano di sicurezza per la Zona Sportiva Piazzale delle Feste di Prato alla Drava
Piano di sicurezza per il centro di San Candido
Competente
Modulistica